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Pubblicizzare Radio concorrenti porta al Licenziamento: lo dice il Tribunale

Licenziamento

E’ giunto al termine con una sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, il contenzioso che ha interessato il conduttore radiofonico Marco Santin, nonché membro del famoso trio della Gialappa’s, contro l’Azienda Rai e la risoluzione anticipata del suo contratto di lavoro.

La vicenda si è protratta per più di un anno, ma facciamo un passo indietro per ricordare ciò che è accaduto.

Il contratto che legava il conduttore all’azienda in questione, interessava un periodo di tempo che andava dal 10 gennaio 2010 al 20 luglio 2010, per la trasmissione radio “Grazie per averci scelto”, con la previsione di una specifica obbligazione contrattuale: “non utilizzare i mezzi di diffusione della Rai per fini non rigorosamente riconducibili all’attività che forma oggetto delle proprie prestazioni…”.

Era l’11 giugno 2010, quando Marco Santin in diretta su Radio2, promuoveva due trasmissioni radiofoniche che sarebbero state da lui condotte su emittenti concorrenti, quali “Radio Deejay” ed “Rtl 102.5”. A seguito di ciò e precisamente il 15 giugno 2010, il conduttore riceveva comunicazione della risoluzione anticipata del contratto. Dopo un infruttuoso tentativo di conciliazione, stabilito il giudice competente, quest’ultimo decretava infondato il ricorso presentato dal ricorrente, nonché conduttore, Marco Santin.

Non è di nostro interesse concentrarci sulle questioni personali dei soggetti coinvolti e fare una disamina dei fatti per effettuare un ulteriore processo, che di fatto ha già avuto luogo nelle opportune sedi, ma piuttosto spiegare “le regole del gioco” al fine di sapersi tutelare anche “on air”. Quindi utilizzeremo quanto accaduto solo come esempio.

La sentenza pronunciata in questo caso fa riferimento, in primo luogo, ad un articolo presente nel nostro codice civile che recita così: (Art. 1456 c.c) “I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto (1517) quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva”.

Questo significa che quando firmiamo un contratto di qualsiasi natura, compreso quello che ci porta ogni giorno a “cavalcare sull’etere”, dovremmo prestare attenzione a ciò che si conviene al suo interno. Nel caso specifico che ci troviamo a trattare, “l’obbligazione” era costituita dalla prestazione che il conduttore radiofonico doveva adempiere nei confronti dell’azienda che lo ha assunto; mentre la “modalità stabilita”, era quella di utilizzare il mezzo di diffusione solo per quei fini stabiliti dall’azienda, che diviene al tempo stesso clausola risolutiva del contratto.

In altri termini e nel caso di specie, invitare all’ascolto di altre emittenti concorrenti, come è accaduto a Marco Santin, autorizza, se chiarito esplicitamente nel nostro contratto, chi ci ha assunto a metterci direttamente“off air”.

Quindi mi raccomando, per dirla alla Gialappa’s… “Stay tuned!! Chi cambia canale è un truffaldino!!”

Articolo a cura di Catia Demonte

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