TUSMAR: la posizione di Aeranti-Corallo
Con riferimento alla consultazione pubblica del Ministero dello Sviluppo economico sul riordino del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, AERANTI-CORALLO ritiene estremamente importante che il quadro normativo di riferimento (art. 24 commi 1 e 2 del Tusmar) garantisca il mantenimento dello spazio e del ruolo dell’emittenza radiofonica locale e il mantenimento del relativo mercato della raccolta pubblicitaria. In questi giorni, è stata formulata una proposta di modifica dell’art. 24, comma 2 del Tusmar finalizzata ad estendere da 15 milioni a 30 milioni il limite di copertura territoriale delle radio locali.
Tale proposta viene sostenuta, tra l’altro, da alcuni gruppi nazionali titolari anche di emittenti locali. AERANTI-CORALLO ritiene che tale proposta non possa essere condivisa laddove non sia inserita in un riassetto complessivo del settore che preveda una rigida normativa antitrust che garantisca il mantenimento del pluralismo e della concorrenza, evitando che gruppi radiofonici nazionali privati possano assumere posizioni dominanti nel settore della radiofonia locale e del relativo mercato pubblicitario (aspetto importantissimo anche in relazione all’imminenza dell’approvazione del nuovo Piano di assegnazione delle frequenze per le trasmissioni radiofoniche digitali Dab+).
Tale normativa antitrust, a parere di AERANTI-CORALLO, dovrebbe riguardare, tra l’altro:- il divieto per uno stesso soggetto o soggetti controllati, collegati o controllanti, di essere titolari e/o di esercire più di tre emittenti radiofoniche nazionali private;- il divieto per uno stesso soggetto o soggetti controllati, collegati o controllanti, di essere titolari e/o di esercire contemporaneamente emittenti radiofoniche nazionali e emittenti radiofoniche locali, con riferimento al complesso del contesto analogico e digitale.Il rispetto di tali norme antitrust dovrebbe, inoltre, essere garantito da importanti sanzioni amministrative da applicarsi in ipotesi di violazione dei suddetti divieti.Aeranti-Corallo ritiene, inoltre, indispensabile che non venga apportata alcuna modifica all’art. 2, comma 2 bis del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78 (una proposta di emendamento al riguardo era stata presentata nell’ambito della discussione alla Camera del disegno di legge di conversione del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 – decreto legge “Sostegni bis”. AERANTI-CORALLO ha contestato tale proposta.
Successivamente la stessa è stata ritirata dai presentatori).Il sopracitato art. 2, comma 2 bis del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78 (che vieta l’uso, in ambito locale, di marchi radiofonici nazionali) è una norma molto importante posta a tutela del mercato radiofonico pubblicitario locale.L’uso dei marchi radiofonici nazionali in ambito locale creerebbe, peraltro, anche distorsioni nella rilevazione dell’audience, generando il fenomeno della cosiddetta duplicazione degli ascolti a danno della credibilità dell’intero sistema radiofonico.AERANTI-CORALLO ritiene, inoltre, molto importante rafforzare i principi contenuti nell’art. 42, comma 10 del Tusmar prevedendo che l’adozione, da parte dell’Agcom, del Piano Nazionale di Assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, avvenga solo dopo il pieno sviluppo del mercato radiofonico digitale dab+, con il possesso di ricevitori radiofonici digitali dab+ da parte di almeno il 75 per cento della popolazione.Inoltre il piano delle frequenze dovrà, comunque, consentire la prosecuzione dell’attività da parte delle imprese radiofoniche locali e nazionali operanti alla data di approvazione del piano stesso, con gli impianti eserciti a tale data.
Ufficio stampa Aeranti-Corallo